La legge n. 69 del 18 giugno 2009, perseguendo l'obiettivo di modernizzare l'azione amministrativa mediante il ricorso agli strumenti ed alla comunicazione informatica, riconosce l'effetto di pubblicità legale solamente agli atti e ai provvedimenti amministrativi pubblicati dagli Enti Pubblici sui propri siti informatici.
L'art. 32 novellato della legge 69/2009 dispone che al 1° gennaio 2011 verrà meno il valore legale della pubblicità effettuata sull'albo pretorio cartaceo, obbligando le Amministrazioni a dotarsi di un albo pretorio da pubblicare sul sito internet. La proroga di tale scadenza consentirà agli Enti di equipaggiarsi delle adeguate soluzioni per ottemperare alle disposizioni di legge.
Occorre precisare che ad essere prorogato è solo il comma 5° dell'articolo 32 citato. Questo significa che, fino al 31 dicembre 2010, l'effetto di pubblicità legale rimane garantito dalla pubblicazione degli atti in forma cartacea.
Il passare da un obbligo pubblicitario mediante affissione degli atti presso un luogo fisico, l'albo pretorio, ad una pubblicazione su uno spazio virtuale quale quello del sito web dell'amministrazione, oltre a confermare la volontà di modernizzare l'azione della Pubblica Amministrazione afferma la volontà di intraprendere un diverso canale di comunicazione e interazione con i cittadini tutti.
pdf Linee guida - Modalità di Pubblicazione degli Atti nell'Albo Pretorio