TASI (in vigore fino al 2019)
Informazioni Generali sul Tributo
Il presupposto impositivo della Tasi è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati (compresa l'abitazione principale) e di aree edificabili come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.
La Legge 208/2015 ha apportato, dall'anno 2016 le seguenti modifiche:
* "Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell’abitazione principale, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
* All'art. 1 comma 14) lett. a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall’utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
In casi di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
La base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).
Le obbligazioni tributarie decorrono dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso/detenzione dei fabbricati o delle aree e sussistono fino al giorno di cessazione. Il tributo è conteggiato per l’intero mese se il possesso/detenzione si sono protratti per almeno quindici giorni.
Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare (diritto di usufrutto, proprietà, uso, abitazione ..), quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
Aliquote e Codici Tributo
Approvate con deliberazione di C.C. n. 4 del 26.03.2019
TIPOLOGIA IMMOBILE | ALIQUOTA | DETRAZIONI | CODICI TRIBUTO |
Abitazione principale e relative pertinenze estesa anche all’utilizzatore che adibisce l’immobile ad abitazione principale, purchè ivi domiciliato e residente (solo per cat. A1/A8/A9) |
1 ‰ | € 200,00 | 3958 |
Immobili iscritti in catasto nel gruppo catastale D, categoria D/1 esclusivamente per quelli produttivi con destinazione “impianti di produzione idroelettrica” (centrali idroelettriche) | 1 ‰ | 3961 | |
Aree fabbricabili |
0 ‰ | 3960 | |
Altri immobili
|
0 ‰ | 3961 +3959 |
In evidenza
E’ stato stabilito, ai sensi dell’art. 1, comma 681, della Legge n. 147/2013 e dell’art. 54 del Regolamento IUC che la quota posta a carico dell’occupante è pari al 10% dell’imposta TASI complessivamente dovuta e che la restante parte, pari al 90% è corrisposta dal proprietario/titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.
Le scadenze
Versamento in 2 rate:
- 16 giugno - versamento della I rata di acconto.
- 16 dicembre - versamento della II rata di saldo.
Dichiarazione
I soggetti passivi dell’imposta sono tenuti a presentare la DICHIARAZIONE TASI utilizzando lo stesso modello ministeriale della dichiarazione IMU, che avrà valore per entrambe le imposte.
pdf
Dichiarazione IMU
Modulistica
Richiesta rimborso TRIBUTI LOCALI
Regolamento TASI
pdf Regolamento IUC – Disciplina della TASI
Ufficio Tributi: tel.: 0342.370221 (int. 6)
e-mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.